Il nuovo intervento della Corte Costituzionale in tema di licenziamenti individuali ...
Avv. Marco Andrea Baudino Bessone Con la recente ...
Avv. Marco Baudino
Introduzione
In data 28 luglio 2022 il Governo ha approvato in via preliminare lo schema del decreto legislativo con il quale viene data attuazione alla delega contenuta nella Legge 26 novembre 2021 n. 206 finalizzata alla riforma del processo civile e volta a dare maggiore “efficienza al processo civile, alla revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, a misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.
Il decreto legislativo passerà ora all’esame delle commissioni parlamentari e tornerà quindi in Consiglio dei Ministri per la sua eventuale approvazione in via definitiva.
L’entrata in vigore della nuova normativa è prevista per il 30 giugno 2023 e la nuova normativa si applicherà a tutti i giudizi avviati dopo tale data, fatta eccezione per alcune specifiche disposizioni per le quali è prevista l’entrata in vigore anticipata al 1° gennaio 2023 e l’applicabilità anche ai giudizi in corso a tale data.
La riforma si propone l’obiettivo della riduzione dei tempi e nel contempo di una razionalizzazione ed efficientamento del processo civile; e l’obiettivo è attuato principalmente mediante riduzione dei termini processuali per la stesura degli atti; la stabilizzazione e normalizzazione di alcune novità processuali introdotte dai decreti legge emessi nel periodo di emergenza covid; la stabilizzazione e trasposizione all’interno del Codice di procedura della normativa in tema di processo telematico e di altre normative dettate da leggi speciali.
Accanto a tali disposizioni di carattere generale, particolare rilevanza hanno poi l’abrogazione del c.d. rito Fornero in tema di licenziamenti individuali; l’introduzione del Tribunale delle persone e della famiglia; l’introduzione di alcune significative semplificazioni in tema di procedimenti esecutivi e di quelli di volontaria giurisdizione; l’introduzione di alcune modifiche alla procedura di negoziazione assistita.
Anche se i tempi per l’entrata in vigore della nuova normativa sono ancora lunghi, vista la complessità e rilevanza delle modifiche che vengono apportate al processo civile pare utile riassumere brevemente quelle che sono le principali novità che vengono introdotte nel processo civile e svolgere sin d’ora alcune brevi osservazioni al riguardo.
Schema riassuntivo delle principali novità apportate dalla riforma alle disposizioni del Codice di procedura civile
Giudizio di fronte al Giudice di Pace
La competenza per valore del Giudice di Pace è estesa in via generale fino ad € 15.000,00 e fino a € 30.000,00 per i giudizi relativi a domande di risarcimento del danno connesse a sinistri stradali e della navigazione.
Il giudizio viene introdotto con ricorso e non con citazione.
Giudizi ordinari di primo grado
Modifica dei termini e delle modalità in cui deve avvenire la vocatio in ius.
Il termine minimo a comparire viene portato a 120 giorni. La costituzione del convenuto deve avvenire almeno 70 giorni prima della prima udienza. Il giudice, con provvedimento pronunciato nei successivi 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, indica alle parti gli adempimenti necessari per completare la regolare costituzione; segnala le eventuali questioni rilevate d’ufficio di cui ritiene necessaria la trattazione; se richiesto, concede i termini per il deposito di memorie integrative.
Tali termini sono calcolati a ritroso rispetto alla prima udienza, che può essere opportunamente differita dal giudice con il suddetto provvedimento (40 giorni per le prime memorie; 20 giorni per le deduzioni istruttorie e produzioni; 10 giorni per le controdeduzioni).
Prima udienza di trattazione.
Obbligo di comparizione delle parti alla prima udienza di trattazione e svolgimento obbligatorio del tentativo di conciliazione; indicazione da parte del Giudice del calendario del processo.
Modifica delle modalità dell’assegnazione a decisione della causa.
Ultimata l’attività istruttoria il Giudice fissa udienza di fronte a sé o al Collegio per l’assegnazione della causa a sentenza assegnando i seguenti termini a ritroso dall’udienza: i) di 60 giorni per la precisazione delle conclusioni; ii) di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali; iii) di 15 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Il termine per il deposito della sentenza è di 60 giorni per le decisioni collegiali e di 30 giorni per le decisioni del Giudice monocratico.
Giudizio semplificato di cognizione
Viene generalizzata la possibilità di introdurre il giudizio con ricorso e nelle forme semplificate previste del giudizio sommario di cognizione (ora denominato giudizio semplificato di cognizione) quando la domanda è fondata su prova scritta o di pronta soluzione o richiede un’istruttoria non complessa. Se il Giudice ritiene necessaria una istruttoria non sommaria dispone in udienza il mutamento di rito.
Le disposizioni in tema di giudizio semplificato di cognizione vengono inserite nel testo del secondo libro del Codice di procedura civile agli artt. 281-decies e seguenti.
Giudizio d’appello
Viene soppresso il sistema di trattazione collegiale delle cause, e si ritorna al sistema previgente che prevedeva la nomina di un consigliere istruttore / relatore cui è affidata la trattazione della causa.
Giudizio di Cassazione
È introdotta la possibilità per il giudice del merito di disporre con ordinanza la rimessione pregiudiziale della causa in Cassazione per la decisione anticipata di questioni di diritto di particolare complessità (rinvio pregiudiziale in Cassazione).
Il termine per la notifica del controricorso è (meglio) indicato in 40 giorni decorrenti dalla notifica del ricorso principale.
Nel caso di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale il Consigliere relatore formula una sintetica proposta di definizione del giudizio che viene comunicata ai difensori delle parti. Le parti possono chiedere nei 40 giorni successivi la fissazione dell’udienza di discussione depositando apposita istanza e allegando nuova procura speciale; in difetto i ricorsi si intendono rinunciati. Nel caso però in cui il ricorso venga dichiarato inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato la parte è condannata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Cause di lavoro
È abolito il rito speciale Fornero per l’impugnativa dei licenziamenti.
È peraltro previsto l’obbligo per i Tribunali di assegnare una corsia preferenziale alle cause in materia di licenziamento quando venga richiesta dal lavoratore la reintegrazione nel posto di lavoro.
Tribunale della persona e della famiglia
Viene istituito il Tribunale della persona, dei minorenni e della famiglia formato da Giudici specializzati. Il Tribunale ha sede presso il Distretto di Corte d’appello e sezioni distaccate presso i Tribunali del distretto. Il Tribunale giudica in composizione collegiale.
Il rito è compiutamente disciplinato dalle nuove disposizioni contenute negli articoli 473 bis e seguenti del Codice di procedura civile.
Il giudizio si avvia sempre con ricorso. I poteri d’ufficio del Giudice sono ampliati e viene estesa la necessità di ascolto dei minori agli infra-dodicenni.
Vengono trasferite all’interno di tali disposizioni quelle in tema di procedimenti di separazione e scioglimento del matrimonio; interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno; assenza e morte presunta; rapporti patrimoniali tra coniugi; adozione degli ordini di protezione contro gli abusi famigliare; che sono attualmente contenute nel libro terzo del Codice di procedura civile.
Esecuzioni
I provvedimenti contenenti pronunce di condanna rese esecutive, possono essere posti in esecuzione senza necessità di previa apposizione della formula esecutiva, e possono essere presentati all’ufficiale giudiziario in semplice copia conforme all’originale estratta dal fascicolo telematico.
Nelle esecuzioni per espropriazione immobiliare è data facoltà al debitore di chiedere al Giudice dell’esecuzione di disporre la vendita diretta del bene pignorato, a valore di perizia, a soggetto terzo che presenti e depositi in cancelleria offerta di acquisto corredata da cauzione (ciò al fine evidente di evitare il fenomeno deteriore dei c.d ribassi d’asta).
Volontaria giurisdizione
L’autorizzazione da parte del Giudice tutelare e/o del Tribunale al compimento di atti, diversi dalla transazione di controversie, ad opera della persona incapace, può essere sostituita dall’autorizzazione rilasciata dal notaio rogante l’atto. In questo caso è il Notaio che viene delegato a valutare la convenienza dell’atto per l’incapace e a determinare le modalità di impiego del ricavato delle vendite.
Le autorizzazioni ad opera del Notaio possono essere reclamate da chi vi abbia interesse di fronte al Tribunale nel termine di venti giorni ed acquistano efficacia se non reclamate decorso tale termine.
Arbitrato
Viene consentita agli Arbitri, ove previsto dalla clausola compromissoria, la pronuncia di provvedimenti cautelari.
Sono inserite all’interno del Codice di procedura civile, agli artt. 838-bis e seguenti, le disposizioni in tema di arbitrato societario.
Mediazione e negoziazione assistita
È prevista la possibilità per la parte che si trovi nelle condizioni di legge, di richiedere l’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato ai fini di ottenere assistenza legale nell’ambito delle procedure di mediazione e negoziazione assistita.
La negoziazione assistita è estesa in via facoltativa alle controversie di lavoro.
È prevista la possibilità per il difensore delle parti, nell’ambito della negoziazione assistita, di chiamare terzi al fine di rendere dichiarazioni sui fatti di causa; e, se la convenzione lo prevede, di demandare alla controparte di rispondere sui fatti di causa al fine di provocarne dichiarazioni di natura confessoria.
Le dichiarazioni rese dai terzi e dalle parti possono essere prodotte nel successivo giudizio, con gli effetti di cui rispettivamente agli artt. 116 del Codice di procedura civile e 2735 del codice civile.
Prime considerazioni sul contenuto della riforma
Pur dovendosi elogiare lo sforzo del Governo di dare un migliore inquadramento sistematico alle nuove normative dettate negli scorsi anni in tema di processo telematico e di semplificare alcuni meccanismi processuali, non si può nascondere che alcune scelte destano invece non poche perplessità, e meriterebbero una attenta riconsiderazione e valutazione in sede di stesura del testo definitivo del decreto legislativo.
Innanzitutto, la riduzione dei termini processuali dati alle parti per il deposito delle memorie integrative e per gli atti conclusivi del giudizio ordinario di primo grado, potrebbe determinare non poche difficoltà ai difensori nella completa stesura delle difese. Del resto, e per altro verso, è a tutti noto che la speditezza dei giudizi non dipende tanto dalla maggior o minor lunghezza dei termini processuali assegnati alle parti per il compimento degli atti, ma dalla distanza temporale intercorrente fra una udienza del giudizio e quella successiva; distanza che consegue al maggior o minor intasamento dell’agenda del giudice. La sensazione è dunque che si tenti di rovesciare sulle parti e sui difensori problemi che attengono invece all’organizzazione interna degli uffici giudiziari, e che dovrebbero dunque essere risolti con altre e più appropriate modalità.
Non appare poi condivisibile da parte di chi scrive la abolizione del rito Fornero in materia di impugnativa dei licenziamenti. Le esigenze di celerità nell’ottenimento di una pronuncia giudiziale (sia essa di accoglimento o di rigetto dell’impugnativa) che erano ben perseguite da tale procedimento non sembrano infatti sufficientemente garantite dalla mera ed astratta previsione dell’obbligo per i Tribunali di assicurare corsie privilegiate per la trattazione di tale tipo di controversie.
Qualche forte perplessità desta poi il sistema che si vorrebbe introdurre, in sede di procedimento di fronte alla Corte di Cassazione, per la rilevazione della inammissibilità, improcedibilità e manifesta infondatezza dei ricorsi. Si comprende l’esigenza di scoraggiare la presentazione di ricorsi manifestamente infondati, ma si rischia in tale modo di sostituire la valutazione del supremo organo collegiale, con quella di un singolo giudice, così snaturando il significato e la valenza stessa del giudizio di Cassazione.
Non si comprende ancora la ratio delle novità introdotte in sede di negoziazione assistita. Procedimento questo che deve essere finalizzato a raggiungere una transazione stragiudiziale, non ad acquisire prove per il successivo giudizio, tra l’altro senza quella garanzia di legittimità delle modalità di acquisizione e verbalizzazione, che solo la presenza e sorveglianza del Giudice consente.
Lasciamo infine ad altri colleghi, più specificamente competenti in materia, e dunque ad altri successivi interventi, le opportune considerazioni e valutazioni sulla ampia riforma introdotta in matria di diritto processuale della famiglia e dello stato delle persone.