Il nuovo intervento della Corte Costituzionale in tema di licenziamenti individuali ...
Avv. Marco Andrea Baudino Bessone Con la recente ...
Il D.L. n. 19/2024, c.d. “Decreto PNRR”, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, entrato in vigore il 2 marzo scorso, ha introdotto alcune significative modifiche in materia di appalti pubblici e privati riformando tra il resto parzialmente gli artt. 18 e 29 del D.lgs. n. 276/2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Tali disposizioni, emanate dal Governo sull’onda emotiva dell’incidente sul lavoro avvenuto a Firenze il 16 febbraio precedente, hanno l’obiettivo di inasprire il regime sanzionatorio e rafforzare le misure di contrasto alla somministrazione di lavoro irregolare che si cela dietro a molti contratti di appalto o a distacchi di lavoratori.
Le disposizioni sono contenute nell’articolo 29 del D.L. e concernono i seguenti quattro temi che riteniamo più significativi.
1.
Innanzitutto, vengono reintrodotte le sanzioni penali contravvenzionali, già previste nel testo originario del D.lgs. n. 276/2003 e però depenalizzate nel 2016, per tutti i casi di somministrazione di lavoro irregolare (e, cioè, di somministrazione posta in essere da soggetto non autorizzato).
Si noti che tale regime di responsabilità si estende ora anche all’utilizzatore, ed anche all’appalto e/o distacco cd “non genuini”[1].
Invero, il riformato art. 18 prevede ora, al comma 5 bis, che in tutti i casi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati (ed in particolare anche nel caso di appalto e distacco non genuini), somministratore ed utilizzatore siano puniti con la pena dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa.
Nel caso in cui, poi la somministrazione di lavoro sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili o di CCNL applicate al lavoratore, al somministratore ed all’utilizzatore si applica la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di € 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
Le suddette sanzioni sono altresì suscettibili di un aumento del 20% laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti, fermi restando i limiti massimi e minimi prevista dalla legge stessa. L’importo delle sanzioni pecuniarie non può, infatti, in ogni caso, essere inferiore ad € 5.000 né superiore ad € 50.000.
2.
Il provvedimento rafforza poi le garanzie previste a tutela dei lavoratori addetti all’appalto e subappalto, allargando il perimetro dell’obbligazione solidale, prevista dall’art. 29 tra il datore di lavoro appaltatore e il committente, per il pagamento delle loro retribuzioni.
Il nuovo testo dell’art. 29 del D.Lgs n. 276/2003 prevede infatti ora che “al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto sia corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”.
Di conseguenza il committente-imprenditore sarà di fatto tenuto a verificare (e farsi contrattualmente garantire dall’appaltatore) non solo la effettività del pagamento, da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori ai lavoratori addetti all’esecuzione delle opere e servizi appaltati, delle retribuzioni, delle contribuzioni e degli oneri fiscali, ma anche a verificare la corrispondenza dei livelli retributivi con quelli previsti dalla contrattazione collettiva.
Continuano, invece, a rimanere escluse dall’obbligo di solidarietà le somme dovute a titolo di sanzioni civili che rimangono in capo al solo datore di lavoro responsabile dell’inadempimento.
3.
In applicazione del principio di cui sopra, e con specifico riferimento agli appalti pubblici e privati aventi ad oggetto la realizzazione di lavori edili, viene introdotto l’obbligo del committente e/o del responsabile del progetto, prima di procedere al saldo finale dei lavori, di verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, da effettuarsi secondo gli indici minimi di congruità previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nel caso di inottemperanza a tale obbligo o di esito negativo della verifica, è prevista, nel caso di appalti pubblici di valore superiore agli € 150.000,00, la comunicazione all’ANAC ai fini dell’applicazione delle misure di legge, e per gli appalti privati di valore superiore agli € 500.000,00 l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 5.000,00.
4.
Viene poi introdotto un sistema di “qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” che operano nei cantieri temporanei o mobili, mediante creazione del loro obbligo di iscriversi ad un portale telematico ed attribuzione di una sorta di patente a punti; i quali vengono attribuiti o detratti in relazione all’esito degli accertamenti e ad eventuali provvedimenti sanzionatori applicati in sede ispettiva.
Per converso viene anche prevista una “lista di conformità dell’Ispettorato” che consente, qualora all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale non emergano violazioni o irregolarità, il rilascio di un attestato da parte dell’INL al datore di lavoro e la conseguente iscrizione alla lista.
I datori di lavoro ivi iscritti potranno così non essere sottoposti ad ulteriori verifiche, nelle materie oggetto degli accertamenti, per il successivo periodo di dodici mesi dell’avvenuta iscrizione.
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Attendendo il testo finale di tali disposizioni, quale risulterà in esito alla legge di conversione del decreto, non possiamo però non evidenziare come desti qualche perplessità la reintroduzione di una sanzione grave quale quella dell’arresto, a carico anche dell’utilizzatore, in fattispecie nelle quali la linea di demarcazione fra appalto di servizi o distacco genuini, e appalto di servizi o distacco non genuini (e dunque appalto o distacco irregolari) può essere davvero molto sottile e opinabile.
Più in generale si auspica ancora una volta, da parte del nostro legislatore, l’adozione di interventi normativi più ragionati e sistematici nonché redatti con migliori modalità tecnico – giuridiche.
Avv. Marco Baudino
Dott.sa Martina Canetti
[1] Con l’espressione di appalto/distacco “non genuino” si intende il contratto di appalto che non possiede i requisiti richiesti ex lege dagli art. 1655 c.c. e 29 D.lgs. 276/2003. È un contratto di appalto / distacco “non genuino” quello in cui l’appaltatore / distaccante si limita alla gestione amministrativa del rapporto con i lavoratori addetti, i quali sono in realtà soggetti al potere direttivo ed organizzativo del committente / distaccatario.