Il nuovo intervento della Corte Costituzionale in tema di licenziamenti individuali ...
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Il recente decreto-legge 2020 n. 18, emanato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto alcune previsioni al fine di consentire alle società di mantenere la loro operatività gestionale, pur rispettando le norme adottate per contrastare la diffusione del contagio.
Proroga dei termini per l’approvazione del bilancio
In primis, l’art. 106 (rubricato appunto “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”) ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di esercizio per le società di capitali a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, senza necessità che i vari organi amministrativi debbano deliberare l’utilizzo del maggior termine per l’approvazione del bilancio.
Ne consegue che nella relazione sulla gestione, i vari organi amministrativi potranno limitarsi a richiamare il disposto dell’art. 106, senza necessità di dover illustrare in dettaglio le particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società che avrebbero giustificato il ricorso al maggior termine.
Semplificazioni delle formalità necessarie per la gestione delle assemblee
Sempre con il chiaro intento di limitare le interazioni fisiche e gli spostamenti, ma al contempo, garantire l’operatività delle società, l’art. 106 incentiva il ricorso all’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione e dei mezzi di consultazione scritta.
In particolare, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi statuti, le società di capitali possono:
Il ricorso a tali strumenti deve essere esplicitato nella convocazione dell’assemblea (sia essa ordinaria o straordinaria). Nel caso in cui si ricorra a mezzi di telecomunicazioni, pare necessario che, nella convocazione dell’assemblea, vengano forniti ai partecipanti chiare indicazioni sulle modalità di utilizzo degli stessi, proprio al fine di consentire a tutti di partecipare ed esprimere il proprio voto.
Si sottolinea, inoltre, che l’art. 106 dispensa il Presidente dell’assemblea ed il segretario e/o il notaio dal trovarsi fisicamente nello stesso luogo, come, invece, normativamente previsto in caso di assemblea tenuta mediante mezzi di telecomunicazione.
Disposizioni particolari per le società a responsabilità limitata
Per quanto riguarda espressamente le società a responsabilità limitate, per le quali era già prevista la possibilità di assumere le decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, l’art. 106 stabilisce che tale metodo possa essere utilizzato anche in assenza di previsione statutaria sul punto nonché anche per le deliberazioni inerenti le modifiche dell’atto costitutivo, le decisioni inerenti operazioni che modifichino in modo sostanziale l’oggetto sociale e/o i diritti dei soci nonché le decisioni inerenti la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell’art. 2482 bis c.c..
In considerazione dell’obiettivo della norma (ovvero agevolare l’assunzione delle delibere necessarie, rispettando le previsioni in materia di contenimento del contagio) e dell’inclusione tra le delibere assumibili tramite consultazione scritta anche delibere, il cui verbale dovrebbe essere redatto da un notaio e trasmesso alla Camera di Commercio, pare corretto ritenersi che anche le deliberazioni di cui all’art. 2482 ter c.c. (ovvero la riduzione del capitale sociale e la sua ricostituzione mediante contemporaneo aumento) possano essere assunte sempre tramite consultazione scritta.
Pur non essendo espressamente disciplinato, pare corretto ritenere che l’atto ricognitivo dell’esito della procedura di consultazione scritta e/o di consenso per iscritto e della consultazione via elettronica o per corrispondenza inerente delibere, il cui verbale dovrebbe essere trasmesso alla Camera di Commercio, debba essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da un notaio rogante e trascritto sul libro delle assemblee straordinarie.
Disposizioni particolari per le società quotate
L’art. 106 ha introdotto previsioni anche in relazione a società quotate, con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e a quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.
Per questa tipologia di società, caratterizzate da un capitale notevolmente frammentato, l’art. 106 ha previsto che:
Analoghe previsioni sono state previste per le banche, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici. Per tale tipologia di società, l’art. 106 ha previsto una deroga al numero massimo di deleghe conferibili ad un soggetto, incentivando, anche in tale caso, che le società designino il rappresentante di cui all’art. 135-undecies TUF e l’intervento avvenga soltanto tramite tale rappresentante designato, per il quale, appunto, non sussiste un limite massimo di deleghe conferibili. L’art. 106 precisa che il conferimento della delega avvenga entro il secondo giorno prima della data di prima convocazione dell’assemblea.
Le previsioni dell’art. 106 si applicano anche alle società a controllo, purché l’applicazione delle stesse non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Decorrenza e durata delle previsioni
Si precisa da ultimo che sulla base della formulazione del comma 7 dell’art. 106 le summenzionate previsioni si applicheranno per tutte le assemblee convocate (inteso nel senso di tenute) entro il 31 luglio 2020 o entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza per il contenimento del rischio sanitario connesso alla diffusione del COVID-19.
© - Iftin Ebe Hassan Aden