Avv. Marco Baudino Bessone
Come noto, con uno degli ultimi provvedimenti legislativi dell’anno 2022, il Parlamento ha deciso di anticipare i tempi di entrata in vigore della c.d. “riforma Cartabia” del processo civile: entrata in vigore che era originariamente prevista in via generale per il 30 giugno 2023.
Sono state invece ora previste tre differenti date di entrata vigore:
- quella del 1° gennaio 2023 (e dunque alcune disposizioni sono già definitivamente in vigore da poco più di un mese);
- quella del 28 febbraio 2023 (per la più parte delle modifiche normative portate dalla riforma);
- quella, originaria, del 30 giugno 2023 (per la residua parte delle modifiche).
La disposizione di legge che qui interessa è contenuta nell’art. 1 comma 380 della Legge n. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio), il quale apporta modificazioni agli artt. 35 (rubricato: “disciplina transitoria”), 36 (rubricato: “disposizioni transitorie delle modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale”) e 41 (rubricato: “disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4/3/2010 n. 28” in tema di mediazione assistita) del D.lgs. 10/10/2022 n. 149 recante a sua volta il testo della riforma Cartabia.
La disposizione non è di agevole comprensione e costringe l’interprete ad un attento raffronto dei tre testi normativi (Legge di bilancio 197/2022, D.Lgs. n. 149/2022 e cod. proc. civ.).
Inoltre, in alcuni casi le nuove norme si applicano anche per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della disposizione; in altri casi le nuove norme si applicano invece solo per i giudizi introdotti dopo tale data.
Può essere utile dunque tentare di riprodurre una breve tabella riassuntiva relativa specificamente alla data di entrata in vigore delle modifiche che vengono apportate al codice di procedura civile e ai procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, mentre per la disamina specifica delle novità introdotte dalla riforma si rimanda al precedente contributo già pubblicato e consultabile al seguente link.
Data di entrata in vigore
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Tipo di procedimento
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Modifica normativa
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1° gennaio 2023
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Tutti i giudizi, anche già pendenti, di fronte al Giudice di Pace, al Tribunale, alla Corte d’appello e alla Corte di Cassazione
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Facoltà del giudice di disporre che l’udienza si tenga da remoto o sia sostituita dal deposito di note scritte
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Giuramento del CTU effettuato mediante deposito di dichiarazione sottoscritta digitalmente
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Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione
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Tutti i giudizi, anche già pendenti, di fronte al Tribunale, alla Corte d’appello e alla Corte di Cassazione (no Giudice di Pace)
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Disposizioni relative all’obbligatorietà del “Giudizio telematico”
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Giudizi di fronte alla Corte di Cassazione, da promuovere o già introdotti a tale data, per i quali però non sia ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio
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Modifiche al procedimento di fronte alla Corte di Cassazione
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28 febbraio 2023
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Tutti i giudizi di primo grado in Tribunale promossi dopo tale data
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Facoltà del giudice di condannare la parte che non ha ottemperato all’ordine di esibizione o di ispezione o ha agito o resistito in giudizio con colpa grave ad una ammenda fino ad euro 5000
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Obbligo di sinteticità degli atti
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Modifiche alle forme ed ai termini della vocatio in ius
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Modifiche alla fase introduttiva e di trattazione del giudizio di primo grado
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Modifiche alla distribuzione di competenze fra giudice monocratico e giudice collegiale
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Modifiche alla fase decisoria e ai termini per il deposito delle difese conclusive
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Modifiche al rito semplificato di cognizione
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Soppressione del rito Fornero;
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Introduzione del Tribunale delle persone e della famiglia e relativa disciplina
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Modifiche ai procedimenti di volontaria giurisdizione
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Modifiche ai procedimenti esecutivi
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Tutti i giudizi di appello (anche se già pendenti a tale data)
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Modifiche alla forma dell’appello
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Modifiche alla fase di trattazione ed istruttoria che è ora affidata ad uno dei componenti del collegio
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Modifiche alle modalità di rilevazione della inammissibilità o manifesta infondatezza della impugnazione
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Tutti gli arbitrati
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Modifiche al procedimento arbitrale
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Tutte le procedure di mediazione e di negoziazione assistita
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Modifica alle relative procedure
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Solo giudizi introdotti dopo tale data di fronte al Giudice di Pace
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Estensione della competenza per valore del Giudice di pace alle cause di valore fino a 10.000 euro.
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Estensione della competenza per valore del Giudice di pace per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti a 25.000 euro.
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30 giugno 2023
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Tutti i giudizi di fronte al Giudice di Pace
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Disposizioni relative all’obbligatorietà del “Giudizio telematico”
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Non è vano auspicare, almeno per il futuro, un maggior impegno da parte del nostro legislatore, soprattutto in materia processuale (dove, come sappiamo, l’osservanza degli obblighi formali e il rispetto dei termini sono condizioni di validità degli atti del processo) una maggiore attenzione nella stesura dei testi di legge in modo da consentirne una più agevole e meno equivoca lettura da parte di chi (giudici, cancellieri ed avvocati) dette norme debbono applicare quotidianamente.