COVID Emergenza e adempimento delle obbligazioni contrattuali

27 mar 2020

 

Negli ultimi giorni è stata richiesta frequentemente la nostra consulenza da parte di operatori economici che, a causa delle misure di contenimento del Covid-19 adottate dal Governo, si sono venuti a trovare nell'impossibilità di adempiere tempestivamente alle prestazioni oggetto di contratti, stipulati antecedentemente all'insorgere dell'emergenza sanitaria in corso.

In numerosi altri casi la richiesta di consulenza attiene invece alla possibilità o meno da parte loro di revocare o sospendere ordini e risolvere contratti che non hanno più interesse a vedere adempiuti.  

I casi più ricorrenti sono quelli riconnessi al rinvio o all'annullamento di eventi fieristici, convegni, concerti o mostre, o alla cancellazione di tratte di voli o di treni da o verso le zone interessate dalle misure restrittive, etc.

Riteniamo dunque utile fornire qualche indicazione di carattere generale al riguardo al fine di consentire un primo approccio al problema sotto un corretto profilo giuridico: fermo che un esame più approfondito dovrà necessariamente passare attraverso l’analisi della documentazione contrattuale e la verifica del caso concreto.

In proposito deve farsi riferimento innanzitutto all'istituto della c.d. impossibilità sopravvenuta della prestazione che viene disciplinato da un articolato di norme del codice civile, che qui di seguito succintamente si riassume: 

  • l'art. 1218 c.c. afferma che non è tenuto a risarcire il danno il debitore che non abbia esattamente eseguito la prestazione, qualora provi che "l'inadempimento o il ritardo" siano stati determinati "da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile";
  • l'art. 1256 c.c. distingue poi tra impossibilità "definitiva" ed impossibilità "temporanea" della prestazione per causa non imputabile al debitore precisando che mentre la prima (e cioè l’impossibilità definitiva) determina l'automatica estinzione del rapporto obbligatorio, la seconda (e cioè l’impossibilità temporanea) estingue l'obbligazione allorché perduri "fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla";
  • l'art. 1463 c.c. disciplina infine l'impossibilità sopravvenuta sotto il profilo della risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, statuendo che “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta”.

Per quel che qui interessa, impossibilità o ritardi nell'adempimento, determinati delle misure emergenziali recentemente adottate dal Governo, paiono invero rientrare a pieno titolo nell'ambito di applicazione delle disposizioni sopra citate, originando fattispecie di impossibilità sopravvenuta per ordine o divieto dell'autorità (c.d. "factum principis").

Occorre tuttavia anche precisare che la sussistenza o meno dell'"impossibilità sopravvenuta" della prestazione va valutata caso per caso, ed a seconda della natura della prestazione dedotta in contratto.

 

Quanto alle obbligazioni di fare, ed alle obbligazioni di dare cose determinate o anche di genere è indubbio che l'esecuzione delle stesse potrebbe essere divenuto, almeno temporaneamente, oggettivamente impossibile per effetto delle misure emergenziali disposte dal Governo. Diverso è invece il caso delle obbligazioni pecuniarie, e cioè quelle di pagamento di somme di denaro: infatti la giurisprudenza della Cassazione interpreta l'impossibilità sopravvenuta in maniera estremamente rigida, intendendo la stessa, "ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza o incapacità economica [...]".

Dunque in linea generale la situazione in essere può eventualmente costituire valido motivo per giustificare inadempimenti o ritardi nell’esecuzione delle obbligazioni di fare o di consegna ma di regola non potrà essere addotta come giustificazione per non eseguire le obbligazioni di pagamento.

L'art. 88 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia") è poi intervenuto a regolamentare, nello specifico, il rimborso dei contratti di soggiorno e la risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, di cui non si sia potuto fruire per via delle misure di contenimento adottate dal Governo. Il legislatore, facendo espresso richiamo all’art. 1463 del c.c., ha previsto, con particolare riferimento ai contratti di soggiorno, che gli stessi potranno essere rimborsati agli utenti mediante la restituzione integrale delle somme versate ovvero mediante l' emissione di un voucher di importo pari al rimborso spettante, da utilizzarsi entro l'anno dalla relativa emissione; mentre, per ciò che concerne i biglietti, gli stessi potranno essere rimborsati anche mediante emissione di voucher, dietro presentazione di apposita istanza della parte interessata.

Venendo invece alla possibilità di revocare ordini effettuati prima della c.d. “emergenza coronavirus”, in via generale tale possibilità pare doversi ritenere sussistere solo nel caso in cui l’esecuzione della prestazione fosse espressamente (o anche implicitamente, ma di comune accordo) contrattualmente condizionata al verificarsi di un evento annullato o reso impossibile dall’entrata in vigore delle misure restrittive disposte dal Governo (ad esempio: noleggio dell’autobus destinato a condurre la scolaresca in gita scolastica; prenotazione della stanza d’albergo in connessione ad un viaggio turistico o di lavoro poi necessariamente annullato).

Particolare attenzione va però posta con riferimento alle specifiche disposizioni in tema di contratto di appalto di beni o servizi e di contratto di prestazione d’opera autonoma (artt. 1671 e 2227 del c.c.), le quali riconoscono al committente margini di manovra più ampi, per sciogliersi dai vincoli contrattualmente assunti, pur al di là dei principi generali sopra visti. Il committente potrà infatti recedere unilateralmente dal contratto, anche ove l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio siano già iniziate, tenendo unicamente indenne l'appaltatore "delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.

Si noti che dette specifiche disposizioni non valgono in tema di vendita di beni finiti, per la quale vendita valgono i principi generali sopra indicati, e cioè la revoca dell’ordine è possibile solo nel caso in cui la sua esecuzione fosse condizionata, espressamente o implicitamente, al verificarsi dell’evento successivamente annullato.

 

 

© - Marco Baudino- Elena Ferrara